La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia
Roma – Riceviamo da ASGI – Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione – e volentieri pubblichiamo, una precisazione sulla legislazione in vigore nell’ambito delle acque territoriali internazionali e delle violazioni in corso da parte dello stato di Israele.
“Mentre la Global Sumud Flottilla ha ripreso la navigazione per portare viveri e medicinali indispensabili a Gaza, dopo essersi dovuta fermare per riparare i danni causati dall’attacco israeliano subito in acque internazionali, che ha messo a repentaglio la sicurezza della navigazione e degli equipaggi, le Associazioni ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità ritengono indispensabile dare il proprio contributo facendo chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili, e sulle responsabilità di chi quelle norme viola. E ciò soprattutto alla luce di una serie di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse anche da esponenti del Governo italiano”.
“Innanzitutto, è necessario ribadire che l’azione della Global Sumud Flottilla è perfettamente conforme al diritto internazionale e non sta violando alcuna norma. E ciò né con riferimento all’attuale navigazione in acque internazionali, né nel prosieguo della propria rotta fino alle coste di Gaza”.
“Costituiscono invece palese violazione del diritto internazionale l’attacco armato alle imbarcazioni della Sumud Flottilla, il blocco navale israeliano al largo di Gaza con l’isolamento della striscia e la conseguente carestia che ha colpito la popolazione civile, il considerare come israeliane le acque antistanti la costa di Gaza”.
“Il diritto internazionale impone, infatti, che non si possano riconoscere effetti giuridici ad annessioni territoriali illecite, di conseguenza è illecito qualsiasi riconoscimento di sovranità territoriale israeliana sul mare antistante Gaza”.
“L’occupazione e l’annessione di territori palestinesi da parte di Israele è illecita, come da ultimo affermato dalla Corte internazionale di giustizia (International Court of Justice, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Avisory Opinion, 19 July 2024), che ha ribadito come «Israele non abbia diritto alla sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione» (§ 254). In conseguenza di ciò la Corte non solo ha affermato l’obbligo di Israele di «mettere fine alla sua presenza illecita nel più breve tempo possibile» (§ 267), ma ha anche affermato per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e quindi ovviamente anche per lo Stato Italiano, l’obbligo di non riconoscere in alcun modo la presenza illecita di Israele nei Territori Palestinesi e di non attribuire alcuna conseguenza giuridica alla situazione creata da Israele con l’occupazione illecita; inoltre tutti gli Stati devono «vigilare affinché sia posto fine a ogni ostacolo all’esercizio del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione derivante dalla presenza illecita di Israele nel Territorio palestinese occupato» (§§ 278, 279). Facendo seguito a tali conclusioni l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione del 13 settembre 2024 (A/ES-10/L.31/Rev.1) ha imposto ad Israele un termine massimo di 12 mesi (scaduti quindi il 13 settembre 2025) per cessare l’occupazione illecita, ribadendo il divieto per tutti gli Stati di riconoscere effetti legali all’occupazione”.
“Ne consegue che come non è territorio israeliano Gaza, non sono israeliane le acque antistanti le sue coste, e qualsiasi affermazione di segno diverso da parte dei rappresentanti dello Stato italiano costituisce violazione dell’obbligo di non riconoscimento della situazione”.
“ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano, peraltro, che la definizione dei confini degli spazi marini e la disciplina dell’esercizio di poteri sovrani in mare è contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), ratificata sia dall’Italia sia dallo Stato di Palestina e che quindi vincola entrambe le parti”.
“Con riferimento all’intenzione dichiarata dalla Global Sumud Flottilla di portare gli aiuti fino a Gaza nonostante il blocco navale istituito da Israele sin dal 2009, va precisato che anche in questo caso l’azione della Flottila risulta conforme al diritto internazionale, e quindi perfettamente lecita, mentre costituisce violazione del diritto internazionale e illecito uso della forza ogni attacco alle navi della Flottilla messo in atto dallo Stato di Israele”.
“Anche senza voler indagare sulla illegittimità sin dall’inizio di questo blocco navale, il blocco infatti è sicuramente illecito e non può essere forzatamente mantenuto nei confronti di navi che portino aiuti umanitari nella situazione in cui versa attualmente la popolazione di Gaza. Il diritto internazionale umanitario impone infatti alle parti in conflitto di garantire un adeguato approvvigionamento di viveri e altri beni necessari per popolazione civile di territori occupati (si vedano gli artt. 23 e 55 della Quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati, e, per quanto riguarda l’esistenza di una norma consuetudinaria di eguale contenuto anche con riferimento ai conflitti armati non internazionali l’ampio e universalmente riconosciuto studio pubblicato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa) “.
“È quindi palesemente illegittimo un blocco navale la cui finalità, o anche solo il cui effetto, sia privare di cibo e altri beni di prima necessità una popolazione civile non adeguatamente approvvigionata in altro modo”.
“Tanto più illegittimo risulta ovviamente un blocco che, come quello di cui qui si tratta, costituisce strumento di una generalizzata campagna volta a colpire la popolazione civile e che costituisce crimine contro l’umanità e crimine di guerra, fino ad essere strumento della attuale campagna genocidaria”.
“ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano che tutte le ordinanze sulle misure provvisorie emanata dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ambito della controversia relativa all’Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), ordinanza del 26 gennaio 2024, ordinanza del 28 marzo 2024, ordinanza del 24 maggio 2024) impongono ad Israele precise misure di prevenzione del genocidio, tra cui l’assicurare l’arrivo di beni di prima necessità per la popolazione di Gaza. Il contino aggravarsi della situazione e le esplicite dichiarazioni di rappresentanti dello Stato di Israele provano la palese volontà dello Stato di non dare alcun seguito alle ordinanze, in violazione non solo del diritto internazionale sostanziale ad esse sotteso ma anche degli obblighi derivanti dall’accettazione della giurisdizione della Corte”.
“Alla luce di quanto precede ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ribadiscono l’illiceità di qualsiasi attacco alle navi della Global Sumud Flottilla e la legittimità internazionale di azioni in protezione messe in atto da navi militari italiane poste a salvaguardia delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla battenti bandiera italiana. Anche qualora tali azioni comportassero l’uso della forza, come per esempio abbattere i droni preposti all’attacco, l’uso della forza necessario a proteggere le imbarcazioni italiane e i membri degli equipaggi sarebbe internazionalmente lecito. Tali azioni di protezione risultano inoltre doverose in considerazione del fatto che tutte le persone a bordo di navi battenti bandiera italiana sono sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dei trattati sui diritti umani ratificati dall’Italia e che impongono allo Stato di adottare, con dovuta diligenza, tutte le misure necessarie per proteggere la vita umana”.
“Uno spogliarsi dell’obbligo di protezione da parte dello Stato italiano, a fronte dell’evidente estremo pericolo nel quale sarebbero poste in caso di un attacco in mare, lo renderebbe quindi responsabile della violazione di tali convenzioni”.