Cabinovia Trieste, il Tar annulla le autorizzazioni ambientali: nuovo stop al progetto
Trieste – Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha annullato le autorizzazioni ambientali alla cabinovia metropolitana di Trieste, accogliendo il ricorso presentato da Legambiente, Lipu e WWF Italia. Senza le valutazioni di incidenza (Vinca) e di impatto ambientale strategico (Vas) l’opera non può proseguire: secondo i giudici, le procedure presentavano vizi di legittimità tali da comprometterne la validità.
Legambiente, Lipu e WWF Italia erano rappresentati dall’avvocata Laura Polonioli.
Il Tribunale, recependo la tesi delle associazioni ambientaliste, nella sentenza ha affermato che le procedure di Vinca e di Vas presentano pesanti profili di illegittimità che ne minano le fondamenta.
Non è la prima volta che il Tar censura l’iter autorizzativo della cabinovia metropolitana di Trieste. Nel maggio 2024, con una prima sentenza, i Giudici avevano annullato il parere di Vinca rilasciato dalla Regione nella parte in cui, invertendo la corretta scansione procedurale stabilita dalla normativa, attestava l’esistenza dei “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” necessari a derogare al divieto di realizzazione di impianti a fune nelle Zps, prima di concludere l'”opportuna valutazione” dell’incidenza sui siti Natura 2000.
La procedura di Vinca era da rifare, così come le valutazioni sulla sussistenza di “motivi imperativi” tali da giustificare l’impatto negativo sui siti tutelati.
Con la sentenza del 10 settembre scorso il Tar, rilevando un evidente difetto di istruttoria, ha infine chiarito che l’opera non è sorretta da “motivi imperativi” legati alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica e a conseguenze positive per l’ambiente, per cui la deroga approvata dalla Regione non è giustificata, la delibera regionale di Vinca è illegittima e, a cascata, lo è anche la delibera comunale che ha concluso la Vas.
Quest’ultimo provvedimento – sottolineano le associazioni – è stato annullato non solo perché la Vinca è propedeutica alla sua adozione, ma anche per ulteriori e indipendenti vizi procedurali puntualmente evidenziati dal Tar, per il quale la Giunta comunale “ha recepito acriticamente il documento predisposto dal soggetto proponente” – un’articolazione interna allo stesso Comune – “senza compiere le proprie autonome e neutrali valutazioni, avvalendosi, se del caso, di un proprio gruppo di esperti in materia ambientale”.
“La sentenza del Tar dimostra che abbiamo avuto ragione fin dal principio – affermano Legambiente, Lipu e WWF Italia – Già nel 2022, prima ancora di rivolgerci al Tar, avevamo segnalato che l’opera, oggetto di divieto, non era sorretta da motivi imperativi tali da giustificare il grave pregiudizio ambientale arrecato, denunciando una manipolazione dei dati sulla domanda di traffico e sulla riduzione di CO2”.
“La decisione del Tar va ora rispettata – proseguono le associazioni – non solo perché estremamente fondata, ma perché rappresenta l’atto conclusivo di un lungo e articolato iter, reso ad arte complesso dalla perdurante ostinazione di Comune e Regione nel sostenere un progetto i cui benefici per la collettività erano e rimangono scarsamente significativi”.