Consulta, ‘divieto del terzo mandato principio anche per le autonomie’

Fvg – l divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri”.

Lo afferma la Corte costituzionale nelle motivazioni alla sentenza, depositata il 30 dicembre 2025, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della Provincia eletto a suffragio universale.

“Il legislatore provinciale – spiega la Consulta – si è così posto in contrasto con il principio del divieto del terzo mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato considerato dal legislatore statale, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da “‘ponderato contraltare'”; e, dall’altro, ‘un bilanciamento tra contrapposti principi’, ossia un ‘delicato punto di equilibrio’ tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni”.

La Corte ha, infine, poi precisato che il divieto del terzo mandato “si impone alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale”.

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