Trasferita alle Comunità di montagna la facoltà di gestire i corsi d’acqua locali

Trieste – Nei giorni scorsi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha deliberato di trasferire alle Comunità di montagna la funzione delle attività amministrative concernenti il rilascio delle concessioni e di ogni altro provvedimento che interessi i corsi d’acqua definiti di classe 3*.

Tale trasferimento sarà disposto dalla Direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, nell’ambito dell’apposita disciplina di settore, che detterà le norme relative al riordino della materia in modo da consentire alle Comunità di montagna l’effettivo esercizio di tale funzione a partire all’1 gennaio 2021. Decorrenza, che è prevista dalla norma di settore.

“Già con la legge 21 del 2019 – spiega Roberti – che ha riorganizzato il sistema delle autonomie locali, abbiamo previsto l’istituzione delle Comunità di montagna, enti che assoceranno i Comuni nelle zone montane per svolgere le funzioni sul territorio. Queste nascono con compiti che a loro volta le Uti avevano ereditato dalle “vecchie” Comunità montane; alla Regione è toccato il compito di svolgere una sorta di ricognizione interna, per capire quali siano le ulteriori funzioni da conferire al territorio”.

“In questi mesi – aggiunge Roberti – c’è stata una prima grande ricognizione di tutte le funzioni svolte dalla Regione e che possano essere delegate verso il territorio, e la delibera di oggi le ha approvate, con le relative scadenze”.

Nell’ambito del ruolo attribuito dalla legge regionale numero 21 del 2019, le Comunità di montagna, in quanto soggetti ai quali è demandata la promozione dello sviluppo dei territori montani, dovranno inoltre assumere in futuro il ruolo di interlocutore esclusivo della Regione, ai fini della concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato.

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* Corsi d’acqua di classe 3: corsi d’acqua naturali e relativi affluenti, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d’acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d’acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa.

Corsi d’acqua di classe 1: corsi d’acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d’acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell’ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d’invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano.

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